Estratto da legge 24/02/2005, n. 25, art. 3 - G.U. 02/03/2005, n. 5O - modifica all'art. 102 della Tariffa Giudiziaria: introduzione della facoltà di scegliere il consulente tecnico di parte anche al di fuori del distretto della Corte d'Appello nel quale pende il processo, ma senza riconoscimento delle spese ed indennità di trasferta previste dalle tariffe professionali per il medesimo consulente.
b) assenza di sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento irrogate nei cinque anni precedenti la domanda;
c) iscrizione all'Albo degli avvocati da almeno due anni.
3. È cancellato di diritto dall'elenco l'avvocato per il quale è stata disposta una sanzione disciplinare superiore all'avvertimento.
4. L'elenco è rinnovato entro il 31 gennaio di ogni anno, è pubblico, e si trova presso tutti gli uffici giudiziari situati nel territorio di ciascuna provincia».
2. I1 consulente tecnico nominato ai sensi del comma l può essere scelto anche al di fuori del distretto di corte di appello nel quale pende il processo, ma in tale caso non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalle tariffe professionali».
Art. 3
1. All'articolo 83 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, al comma l, dopo la parola: «spettanti» sono inserite le seguenti: «al difensore,».
2. I1 consulente tecnico nominato ai sensi del comma l può essere scelto anche al di fuori del distretto di corte di appello nel quale pende il processo, ma in tale caso non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalle tariffe professionali».
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 24 febbraio 2005