CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI
PRESSO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA
Approvato nella seduta di Consiglio del 10 Novembre 2009
INTRODUZIONE
Il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati
- Visto l'articolo 23 lettera b) del Codice Deontologico della categoria il quale prevede che il
Geometra deve "mantenere costantemente aggiornata la propria preparazione professionale attraverso lo svolgimento e la frequenza delle attività di informazione, di formazione e
aggiornamento secondo le modalità statuite dal Consiglio Nazionale sentiti i Collegi Provinciali e Circondariali";
- Vista la mozione approvata dall'assemblea dei Presidenti in data 23 giugno 2006;
- Visto l'articolo 13 comma 4^ del regolamento sulla Formazione Continua Professionale approvato dal Consiglio Nazionale in data 22 novembre 2006 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 dei 5 marzo 2007 (estratti, sunti e comunicati)
- Considerato quanto segue:
(1) La vigente normativa riguardante gli Ordini e i Collegi professionali risponde all'esigenza di realizzare un rilevante interesse pubblico;
(2) La formazione continua costituisce un punto cruciale della strategia definita dal Consiglio Europeo (Lisbona 2000) cioè nel realizzare un "economia basata sulla conoscenza più competitiva del inondo entro il 2010" in grado di realizzare una crescita economica sostenibile, accompagnata da nuove e migliori condizioni e una maggiore coesione sociale;
(3) La formazione continua è finalizzata a garantire un continuo aggiornamento delle conoscenze
scientifiche necessarie per corretto esercizio dell'attività professionale a tutela della collettività.
(4) L'introduzione, a livello europeo, di tessere professionali impone la necessità di rendere pubblico il percorso formativo (curriculum) dei professionisti attraverso informazioni, nel pieno rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati personali, relativi anche all'esperienza
professionale e conseguentemente alla formazione svolta.
(5) Il Parlamento di Strasburgo ha approvato la direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali e cioè il riconoscimento automatico delle professioni in tutta l'Unione Europea,
meno burocrazia e procedure snelle per consentire ai professionisti degli Stati membri di circolare liberamente in tutto il territorio europeo. E' stata introdotta la definizione di libera
professione secondo il principio statuito dalla Corte di Giustizia e cioè "professione esercitata da
una persona che, sulla base delle qualifiche professionali speciftclte, fornisce a titolo personale, sotto la propria responsabilità, prestazioni intellettuali in modo autonomo nell 'interesse del mandante e della collettività" per cui l'esercizio della professione "è in genere sottoposto a obblighi professionali specifici, conformemente alla legislazione nazionale e alle normative elaborate autonomamente nel quadro di quest 'ultima dai rispettivi ordini professionali" che
"garantiscono e perfezionato la professionalità, la qualità e il rapporto di fiducia esistente con il mandante “. La formazione è un'attività che garantisce e perfeziona la professionalità.
(6) Gli eventi formativi assicurano ai professionisti di ogni età e situazione occupazionale, in un'ottica di pari opportunità, condizioni che facilitano l'apprendimento permanente, al fine di evitare rischi di esclusione sociale e formativa.
(7) La formazione genera, secondo gli indirizzi europei, un atteggiamento, responsabile e attivo teso
al miglioramento e all'aggiornamento del «capitale umano»
(8) E' necessario dar luogo a eventi formativi quantomeno aggregati su base regionale capaci di coordinare ed integrare le diverse risorse anche pubbliche, di realizzare un'analisi dei fabbisogni
formativi in raccordo con i fabbisogni professionali della società ed individuare le priorità,
mettere in campo adeguate misure per la promozione e l'orientamento della domanda di formazione, e, quindi, il monitoraggio da chi verifica i risultati.
(9) La categoria dei Geometri è pienamente consapevole che esercitare la libera professione nella società in evoluzione significa essere in grado di fornire una prestazione intellettuale di assoluta
competenza e qualità
(10) La necessità di istituire un percorso di formazione professionale è una conseguenza del continuo
evolversi delle normative e delle procedure applicative tecniche
(11) Tutto il mondo delle scienze e delle tecniche è in continua evoluzione; la tecnologia esasperata ha radicalmente cambiato e sovvertito tutte le tradizionali tecniche lavorative, in ogni campo; la
globalizzazione e la informatizzazione del "sistema lavoro" hanno cambiato e velocizzato in modo esponenziale le procedure e le modalità operative; Ie normative "quadro" e quelle applicative sono modificate e aggiornate con una frequenza quasi imbarazzante che mette a dura prova anche il professionista più attento; la formazione professionale continua non può essere volontaria e/o facoltativa; la formazione professionale continua è basilare e necessaria lungo tutto l'arco della vita professionale a garanzia dei servizi da prestare alla committenza.
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento disciplina l'aggiornamento della preparazione professionale di ogni iscritto alI'Albo.
. La "formazione professionale continua " è alla base delle norme deontologiche cui sono tenuti gli iscritti all'Albo
Articolo 2
Ambito di applicazione
Il presente regolamento è parte integrante del Codice Deontologico ed è, quindi, applicabile a tutti gli iscritti all'Albo.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
(a) «evento formativo»; evento finalizzato all'informazione, formazione e aggiornamento professionale («seminario» o «corso di formazione»);
(b) «seminario»; acquisizione di conoscenze culturali e scientifiche finalizzate all'aggiornamento dell'attività professionale;
(c) «corso di formazione»; acquisizione di conoscenze scientifiche finalizzate allo svolgimento dell'attività professionale consistente in una serie metodica di lezioni o trattazioni sistematica in una o più discipline, inquadrate nell'ambito di una preparazione tecnica o di un programma di studio
(d) «verifica finale» valutazione delle conoscenze scientifiche acquisite al termine della partecipazione a un corso di formazione
(e) «credito formativo professionale (CFP)» il credito formativo professionale è l'unità di misura dell'impegno richiesto al "geometra libero professionista" per il perseguimento della formazione professionale continua
(f) «relatore»; esperto di comprovate conoscenze scientifiche desumibili da idoneo curriculum vitae incaricato di presentare o svolgere una relazione in un seminario;;
(g) «libero docente»; esperto di comprovate conoscenze scientifiche desumibili da idoneo curriculum vitae incaricato di svolgere attività di insegnamento in un corso di formazione;
(h) «tutor» ;esperto "libero docente" incaricato di seguire gruppi di professionisti iscritti ad un "corso di formazione";
(i) «anno di iscrizione»; anno di competenza indipendentemente dalla data di iscrizione sulla cui base devono essere effettuati tutti i calcoli perla determinazione dei CFP.
TITOLO II
SVOLGIMENTO FORMAZIONE
Articolo 4
Ambito della formazione continua
1. La formazione continua riguarda le discipline della professione del Geometra.
2. Gli eventi formativi devono comprendere Ie discipline tecnico-scientifiche inerenti all'attività professionale del «geometra» nonché le norme di deontologia e ordinamento professionale e le altre discipline comunque funzionali all'esercizio della libera professione quali, a titolo esemplificativo, Ie lingue, le applicazioni. informatiche, la comunicazione, l'organizzazione dello studio
professionale.
3. La formazione continua dovrà accompagnare l'iscritto lungo tutto il periodo dell'attività professionale con termini e modalità modulate nel rispetto delle nonne e dei criteri di seguito enunciati.
Articolo 5
Credito Formativo Professionale (CFP)
1. Il credito formativo professionale (CFP) è l'unità di misura della quantità, del livello, del profilo e della valenza dei percorsi formativi del Geometra libero professionista.
2. II CFP favorisce la razionalizzazione dell'apprendimento e dell'aggiornamento attraverso un più alto grado di coordinamento fra le discipline ed il rinnovamento delle metodologie professionali;
3. Il CFP per i seminari è generalmente riferito al tempo impiegato (ora = credito) mentre nei corsi è in funzione dei contenuti scientifici ed innovativi dell'evento formativo; deve esse contraddistinto da un'elevata coerenza fra le conoscenze scientifiche, culturali, conoscitive e l'orientamento formativo-professionale.
Articolo 6
Attività formativa
I. II Consiglio Nazionale predispone i temi e la durata dei "corsi di forniazione" anche strutturati in singoli moduli e può valutare e accreditare i corsi (art. 3 lett. e) proposti da altri soggetti avvalendosi, se del caso, di un comitato tecnico scientifico.
2. I Collegi Provinciali e Circondariali predispongono i "seminari" (art. 3 lett. b) singolarmente o collegialmente, agli enti di Categoria:Comitati Regionali, Associazioni riconosciute dal Consiglio Nazionale, e dagli Istituti Universitari, Istituti Tecnici ed enti equiparati; è facoltà del Consiglio Nazionale di predispone i"seminari". I "seminari" non possono avere una durata superiore alle quattro ore.
3. E' facoltà dei Collegi Provinciali e Circondariali accreditare eventuali "seminari" (art. 3, Iett. b) organizzati da altri soggetti.
4. Gli eventi formativi (art. 3 iett. a) sono organizzati dai Collegi Provinciali e Circondariali, singolarmente o collegialmente, agli enti di Categoria:Comitati Regionali, Associazioni riconosciute dal Consiglio Nazionale, e dagli Istituti Universitari, Istituti Tecnici ed enti equiparati.
5. Alla conclusione dell'evento deve essere rilasciato aIl'iscritto, a cura dell'ente organizzatore, un attestato di partecipazione con indicazione dei crediti formativi professionali attribuiti secondo le disposizioni indicate nell'articolo 8 comma 1A.
Articolo 7
Altra attività formativa
1. Costituiscono, inoltre, CFP, nell'ambito di cui all'articolo 4 comma 2°, le seguenti attività:
a. relazioni in convegni, seminari ecc.
b. pubblicazioni
c. lezioni in corsi, master ecc;
d. docenze presso istituti tecnici, universitari ed enti equiparati;
e. superamento di esami in corsi universitari attenenti la professione.
2. La ripetizione del medesimo «evento formativo» di cui alle lettere a), b), e) e d), non produrrà alcun riconoscimento di CFP.
3. Su richiesta dell'iscritto corredata di idonea documentazione, il Consiglio Nazionale rilascia la certificazione dei crediti formativi professionali dell'evento formativo di cui al comma IA del presente articolo.
Articolo 8
Riconoscimento crediti formativi professionali
1. Ai «Seminari» sono attribuiti i crediti professionali formativi nella misura di 1 CFP per ogni ora di seminario.
2. Ai "Corsi di Formazione" i crediti formativi professionali sono attribuiti dal Consiglio Nazionale anche per singoli moduli formativi valutando la durata, i temi trattati, la docenza e l'eventuale verifica finale.
3. Per le "Attività formative" di cui all'art. 7, i crediti formativi professionali saranno attribuiti daI Consiglio Nazionale.
4. Gli eventi formativi potranno essere svolti anche tramite Formazione a Distanza (FAD) secondo specifiche indicazioni del Consiglio Nazionale.
S. All'esercizio dell'attività svolta nell'ambito istituzionale (es. Presidente, Consigliere, partecipazione a Commissioni) e degli obblighi degli iscritti all'Albo, non è riconosciuto alcun CFP.
6. La partecipazione agli eventi formativi organizzati al di fuori del territorio italiano, su istanza dell'iscritto, sarà oggetto di valutazione per il riconoscimento dei CFP da parte del Consiglio Nazionale, secondo quanto indicato negli articoli che precedono.
TITOLO III
APPLICAZIONE
Articolo 9
Applicazione
1. I. I Collegi Provinciali e Circondariali sono tenuti, ai fini statistici, ad aggiornare il registro della formazione professionale continua predisposto su supporto informatico dal Consiglio Nazionale (www.cng.it) con cadenza trimestrale e chiusura al 31 dicembre.
2. L'attività di formazione continua svolta dall'iscritto potrà essere oggetto di divulgazione a terzi (curriculum) in quanto trattasi di pubblicità informativa che risponde al solo interesse del pubblico.
Articolo 10
Periodo formativo
1. La formazione continua deve essere perseguita a far data dall'iscrizione all'Albo Professionale.
Articolo 11
Livello minimo di formazione
Il numero minimo dei crediti formativi professionali (CFP) è il seguente:
A | B | C | A | B | C |
1 | 0 | 21 | 10 | ||
2 | 15 | 22 | 10 | ||
3 | 15 | 23 | 10 | ||
4 | 15 | 24 | 10 | ||
5 | 15 | 160 | 25 | 10 | 50 |
6 | 10 | 26 | 10 | ||
7 | 10 | 27 | 10 | ||
8 | 10 | 28 | 10 | ||
9 | 10 | 29 | 10 | ||
10 | 10 | 120 | 30 | 10 | 50 |
11 | 10 | 31 | 10 | ||
12 | 10 | 32 | 10 | ||
13 | 10 | 33 | 10 | ||
14 | 10 | 34 | 10 | ||
15 | 10 | 100 | 35 | 10 | 50 |
16 | 10 | ||||
17 | 10 | ||||
18 | 10 | ||||
19 | 10 | ||||
20 | 10 | 80 |
A - Anni di iscrizione all'Albo Professionale
B - CFP da conseguire nell'anno
C - CFP da conseguire nel quinquennio
2. II professionista, dal 1° gennaio 2010, sarà tenuto al rispetto:
i) dei minimi annuali riferibili alla frazione di periodo quinquennale in cui è compreso (colonna B);
j) dei CFP minimi quinquennali (colonna C) in ragione della frazione del periodo interessato.
3. L'obbligo formativo è valutato dal Consiglio del Collegio al termine dei periodi quinquennali di cui al comma 1 (tabella -- colonna C), per l'avvio delle procedure di cui agli articoli 11 e 12 del Regio Decreto 11 febbraio 1929 n. 274.
Articolo 12
Sospensione - Cancellazione
1. L'obbligo della formazione professionale continua è sospeso in caso di impedimento dovuto a maternità, grave malattia o grave infortunio o altri casi documentati derivanti da causa di forza maggiore.
2. La sospensione, su istanza dell'iscritto, dovrà essere deliberata dal Consiglio del Collegio; in ipotesi positiva l'iscritto sarà sospeso dall'obbligo di ottenere i CFP minimi annuali (articolo 11, comma 1 - tabella — colonna B) ed i CFP minimi quinquennali (articolo 11, comma 1 - tabella - colonna C) in ragione della frazione del periodo interessato.
3. Nel caso di cancellazione e successiva nuova iscrizione si applica il comma 2 del presente articolo; nell'ipotesi, che il periodo di cancellazione risulti superiore di anni cinque, gli anni pregressi di iscrizione non saranno computati ai fini dell'applicazione della tabella di cui all'articolo 11, comma I.
Articolo l3
Entrata in vigore
I. Il presente regolamento entra in vigore dal l' gennaio 2010 e sarà obbligatorio per ogni iscritto all'Albo secondo quanto prescritto dal codice deontologico.
2. In relazione alle disposizioni del presente regolamento, il Consiglio Nazionale può emanare norme di attuazione, coordinamento e indirizzo che definiscono modalità e procedure di svolgimento delle attività e degli eventi alla formazione professionale continua.
Articolo l4
Norma transitoria
I. I crediti formativi maturati fino al 31 dicembre 2009 concorrono aI raggiungimento del livello minimo complessivo (articolo 11, comma 1- tabella — colonna C) fermo restando l'obbligo di ottenere i minimi annuali.