ACCESSO CIVICO
L'accesso civico è diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente (art. 5, D.Lgs. n. 33/2013) nei casi in cui l’Ente ne abbia omesso la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale.
La richiesta di accesso non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile della Trasparenza del Collegio. L’istituto dell’accesso civico è stato introdotto dal D.lgs. 33/2013, come rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione. Nella sottosezione Altri Contenuti – Accesso Civico della sezione “Amministrazione Trasparente” è pubblicato il modulo che deve essere compilato dal richiedente. Il Responsabile della Trasparenza si pronuncia in ordine alla richiesta di accesso civico e ne controlla e assicura la regolare attuazione. L’art. 5, comma 3 del D.lgs. 33/2013 individua canali alternativi per la presentazione della richiesta di accesso civico. L’istanza deve identificare i dati, le informazioni o i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria e devono considerarsi inammissibili le richieste il cui oggetto sia troppo vago da non permettere di identificare la documentazione richiesta o laddove la stessa sia manifestamente irragionevole.
L’istanza può essere presentata con una delle seguenti modalità:
· posta certificata: collegio.palermo@geopec.it;
· posta ordinaria: segreteria@geometri.pa.it
Il RPCT, entro trenta giorni dalla richiesta, verifica la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione e, in caso positivo, ordina alla segreteria di procedere alla pubblicazione nel sito del documento, dell’informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l’avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale. Se il documento, l’informazione o il dato richiesto risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, il Responsabile dell’accesso civico indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
Modulo ACCESSO CIVICO SEMPLICE
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ACCESSO GENERALIZZATO
Se con il D.Lgs. 33/2013, in attuazione della delega di cui all’art. 1, commi 35 e 36 della L. 190/2012, è stato introdotto il principio della trasparenza, come accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, sono stati introdotti puntuali obblighi di pubblicazione a carico delle amministrazioni pubbliche, ed è stato introdotto l’accesso civico quale diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione, con il D.lgs. 97/2016 si è andato ben oltre. Il concetto di trasparenza viene davvero a configurarsi come accessibilità totale e l’accesso civico può esercitarsi anche per richiedere e ottenere dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria. Questo nuovo diritto è ispirato ai principi del FOIA (Freedom Of Information Act) di derivazione statunitense ed è finalizzato a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere il dibattito pubblico. I nuovi articoli 5 e 5 bis del D. lgs. 33/2013 dettano la disciplina dell’accesso civico, distinguendo a seconda che si tratti dell’accesso civico antecedente alla modifica o del nuovo accesso civico. Le Linee Guida dell’ANAC approvate con delibera n. 1309 del 28/12/2016 - Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del D.lgs. 33/2013 Art. 5- bis, comma 6, del D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” in materia di nuovo accesso civico, rinominano lo stesso come “accesso generalizzato” e forniscono indicazioni puntuali per la corretta attuazione di tale nuovo diritto.
La richiesta di accesso civico generalizzato può essere presentata alla Segreteria del Collegio Prov. le Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Palermo che detiene i dati, le informazioni o i documenti.
L’istanza può essere presentata mediante:
· posta certificata: collegio.palermo@geopec.it ;
· posta ordinaria: segreteria@geometri.pa.it
Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.
La procedura può prevedere il preventivo coinvolgimento di eventuali controinteressati e deve concludersi entro il termine di 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, con provvedimento espresso e motivato e con trasmissione tempestiva dei dati o documenti all’interessato.
In caso di diniego totale o parziale o mancata risposta entro il termine di 30 giorni l’interessato può presentare una richiesta di riesame al RPCT, che decide con provvedimento motivato entro venti giorni.
L’interessato può altresì presentare ricorso al difensore civico che si pronuncia entro 30 giorni dalla presentazione.
Se l’accesso è negato per la protezione di dati personali, il RPCT provvede sentito il Garante della privacy, che si pronuncia entro dieci giorni dalla richiesta.
La richiesta di riesame al RPCT può essere presentata anche dai controinteressati nel caso di accoglimento della richiesta di accesso civico.
Contro la decisione del Consiglio Direttivo del Collegio e dell’RPCT il richiedente può presentare ricorso al TAR ai sensi dell’art. 116 del D. lgs. 104/2010.
Modulo ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO